LIVORNO aggressione

Caso Bottai-Perini, non fu una rissa ma un’aggressione ai danni di Perini. Bottai replica

Caso Bottai-Perini, la sentenza esclude la rissa e ricostruisce l'aggressione a Perini. Il nodo delle lesioni non contestate e la replica di Bottai.

Scontro tra Bottai e Perini davanti al Palazzo Comunale di Livorno
Le motivazioni della sentenza ricostruiscono l'aggressione subita dal consigliere comunale Alessandro Perini.

Le motivazioni della sentenza ricostruiscono l'aggressione subita dal consigliere comunale. Tutti assolti dall'accusa di rissa, ma il giudice evidenzia la mancata contestazione delle lesioni da parte della Procura. L'ex pugile respinge la versione di Perini e risponde sui social.

La sentenza, pronunciata il 15 giugno 2026 e le cui motivazioni sono state depositate il 14 settembre, ha assolto tutti e quattro gli imputati dall’accusa di rissa perché il fatto non sussiste. Una decisione che, tuttavia, non significa che il giudice abbia escluso l’aggressione fisica.

Proprio questo passaggio ha riacceso lo scontro pubblico tra Perini e Bottai, protagonisti di due lunghi interventi sui social.

Cosa dice la sentenza: Perini vittima dell’aggressione

Secondo la ricostruzione del Tribunale, basata anche sulle immagini delle telecamere di sorveglianza, Bottai si sarebbe avvicinato a Perini tirandogli due volte l’orecchio.

Il consigliere avrebbe cercato di allontanarlo spingendolo. Successivamente, dopo l’arrivo di Emanuel Baldini, Bottai si sarebbe nuovamente avvicinato, colpendo Perini al viso.

Baldini sarebbe quindi intervenuto colpendo Bottai per difendere Perini, mentre Andrea Preziosi avrebbe cercato di separare i presenti.

Il giudice ha escluso il reato di rissa perché mancavano gli elementi di uno scontro violento reciproco tra più partecipanti. Perini, secondo la ricostruzione giudiziaria, non avrebbe colpito Bottai, assumendo invece il ruolo di vittima dell’aggressione.

Il nodo della Procura: le lesioni non contestate e la prescrizione

È uno dei passaggi più significativi della vicenda giudiziaria.

L’assoluzione per rissa non equivale a stabilire che nessuna aggressione sia avvenuta. Il Tribunale ha infatti ricostruito i contatti fisici, ma ha escluso che integrassero il reato contestato agli imputati.

Per quanto riguarda le lesioni personali subite da Perini, dalle motivazioni riportate dalla stampa locale emerge che il relativo reato avrebbe dovuto essere contestato autonomamente dal pubblico ministero.

Questa contestazione non è stata formulata e, nel frattempo, è intervenuta la prescrizione.

Di conseguenza, il giudice non ha potuto pronunciarsi sulla responsabilità penale per quelle lesioni, che non costituivano un autonomo capo d’imputazione nel processo.

È su questo punto che Perini contesta l’operato della Procura di Livorno, sostenendo che l’impostazione dell’accusa e i lunghi tempi del procedimento abbiano impedito di arrivare a un giudizio sulle lesioni.

Resta però un dato giuridico preciso: tutti gli imputati sono stati assolti nel merito dall’accusa di rissa, mentre per le lesioni non è stata pronunciata alcuna condanna.

Perini: «Finalmente emerge la verità»

Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia rivendica il contenuto delle motivazioni, dopo anni di polemiche sull’accaduto.

Nel suo intervento pubblico sottolinea che il Tribunale ha riconosciuto la sua posizione di vittima, contestando la versione sostenuta da Bottai.

Perini critica inoltre la Procura per non aver contestato il reato di lesioni e torna sulle dichiarazioni rilasciate all’epoca da alcuni esponenti politici, tra cui Nicola Fratoianni e Andrea Romano.

A sostegno della propria ricostruzione ha pubblicato anche un video contenente immagini delle telecamere e passaggi delle motivazioni della sentenza.

Bottai replica: «Una favola di Pinocchio in salsa labronica»

Di segno opposto la risposta di Lenny Bottai, che ha pubblicato un lungo post sui social contestando duramente la ricostruzione del consigliere.

L’ex pugile ammette di essersi recato da Perini per dargli una tirata d’orecchi, sostenendo però che il gesto fosse arrivato dopo settimane di provocazioni e offese.

Bottai contesta soprattutto la versione iniziale dell’accaduto, che a suo giudizio avrebbe ingigantito l’episodio, e mette in discussione la dinamica delle lesioni riferite da Perini.

Nella replica richiama anche una conversazione telefonica che sostiene di aver avuto con il padre del consigliere, utilizzandola per contestare la gestione politica e mediatica della vicenda. Si tratta di affermazioni di Bottai, distinte dagli accertamenti contenuti nella sentenza.

Tutti assolti dalla rissa, ma le motivazioni distinguono le responsabilità

Il caso si chiude quindi, almeno per il procedimento relativo alla rissa, con l’assoluzione di tutti e quattro gli imputati.

La sentenza non ha però stabilito che tutti i protagonisti abbiano tenuto lo stesso comportamento. Le motivazioni distinguono la condotta di Bottai da quella di Perini, l’intervento di Baldini e il tentativo di Preziosi di interrompere lo scontro.

Resta centrale la questione delle lesioni, per le quali non è stato possibile arrivare a una decisione penale a causa della mancata contestazione autonoma e della prescrizione.

Una distinzione che aiuta a comprendere perché, a distanza di quasi sette anni dai fatti, Perini e Bottai continuino a fornire interpretazioni profondamente diverse della stessa vicenda giudiziaria.

C’è un passaggio fondamentale nelle motivazioni: il Tribunale ha assolto tutti dall’accusa di rissa perché il fatto non sussiste, ma non ha escluso che Perini abbia subito un’aggressione. Il problema della mancata contestazione del reato di lesioni, evidenziato nella ricostruzione della sentenza, è una questione distinta.

L’articolo mette al centro proprio questa differenza, evitando di presentare l’assoluzione come una condanna mancata esclusivamente per un errore della Procura.

Si precisa, in ogni caso, che con la sentenza n. 737 del 15 giugno 2026, il Tribunale di Livorno ha assolto Lenny Bottai, Alessandro Perini, Emanuel Baldini e Andrea Preziosi dal reato di rissa loro contestato, con la formula «perché il fatto non sussiste».

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