Nuovi limiti per locali e alcol in zona Cambini–Attias–Marradi

Il sindaco Luca Salvetti ha firmato oggi una nuova ordinanza che introduce limiti agli orari di apertura dei locali, alla vendita da asporto di bevande alcoliche e alla diffusione musicale in alcune aree del centro cittadino. Le zone interessate sono via Cambini (nel tratto compreso tra via Marradi e via Roma), piazza Attias e via Marradi (tra piazza Attias e via Calzabigi). Il provvedimento resterà in vigore per 60 giorni a partire da oggi.
L’intervento nasce dalla necessità – spiegano da Palazzo Civico – di garantire una migliore gestione dei flussi di avventori presenti nei tratti coinvolti e di rispondere alle segnalazioni dei residenti, che da tempo lamentano disturbi alla quiete notturna.
Le limitazioni per i locali di via Cambini
Per le attività di somministrazione di alimenti e bevande situate nel tratto di via Cambini tra via Marradi e via Roma, l’ordinanza stabilisce:
Cessazione della somministrazione
- Dal lunedì al giovedì: ore 00.30 (eccetto 24/12/2025, 31/12/2025 e 05/01/2026)
- Venerdì–domenica: ore 01.30
- 24/12/2025 e 05/01/2026: ore 01.30
- 31/12/2025: ore 02.30
Interruzione della musica
- Dal lunedì al giovedì: ore 23
- Venerdì–domenica: ore 24
Chiusura dell’attività
- Dal lunedì al giovedì: ore 01.00 (eccetto 24/12, 31/12 e 05/01)
- Venerdì–domenica: ore 02.00
- 24/12/2025 e 05/01/2026: ore 02.00
- 31/12/2025: ore 03.00
Stop all’asporto di alcol dalle 21.30
In tutte le aree interessate – via Cambini, piazza Attias e via Marradi – scatta il divieto di vendita da asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione e in qualsiasi contenitore tutti i giorni dalle ore 21.30. Il divieto coinvolge esercizi pubblici, esercizi di vicinato, attività artigianali anche con asporto, piccola, media e grande distribuzione e distributori automatici.
Sanzioni e controlli
Le violazioni all’ordinanza comportano una sanzione amministrativa da 25 a 500 euro. È possibile pagare in misura ridotta 50 euro entro 60 giorni dalla contestazione.
In caso di reiterazione – ovvero due violazioni durante il periodo di validità dell’ordinanza – il Questore potrà disporre la sospensione dell’attività, come previsto dall’articolo 100 del TULPS.