ITALIA green pass

Obbligo di “Green Pass” per accedere a camping, hotel, casa vacanze?

Obbligo di "Green Pass" per accedere a camping, hotel, casa vacanze?


“Green Pass”: è obbligatorio esibirlo per hotel, b&b, casa vacanze, camping? Cosa leggiamo nella Gazzetta Ufficiale

Tempo di viaggi, di spostamenti, di prenotazioni fatte da mesi, e alla vigilia di una partenza abbiamo messo, sicuramente tutto l’occorrente in valigia.

Rimane tuttavia incertezza in merito al “pass verde”: il certificato che consente al possessore di potere, fra l’altro, viaggiare in Italia (ma anche prendere parte a feste e concerti, come vedremo) annunciato lo scorso 22 aprile dal Governo nel Decreto Riaperture in attesa che venga istituito, in sede comunitaria, il certificato EU Covid-19 che avrà valore per chi intenda spostarsi in tutti i Paesi dell’Unione Europea e dell’area Schengen.

Incertezze e domande, quindi, sugli accessi e sugli effetti dell’obbligo di “Green Pass” a partire dal 6 agosto, sancito dal decreto approvato dal Governo lo scorso 22 luglio.

Nello specifico se l’obbligo di avere almeno una dose di vaccino oppure un tampone negativo nelle ultime 48 ore oppure la guarigione da Covid19 da sei mesi – sono i requisiti per ottenere la certificazione verde – riguarderà coloro che accedono alle strutture ricettive come camping, b&b, ostelli, hotel, pensioni e anche in case vacanza.

Leggiamo cosa prevede il” Decreto Green Pass”, nella bozza disponibile prima della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Sul testo della bozza di Decreto si legge che in zona bianca – attualmente tutta Italia – l’accesso ai seguenti servizi e attività è consentito esclusivamente a chi ha il “Green Pass”:
a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso;
b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive limitatamente alle attività al chiuso;
e) sagre e fiere, convegni e congressi;
f) centri termali, parchi tematici e di divertimento;
g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
i) concorsi pubblici.

In elenco non sono riportate le attività ricettive come hotel, pensioni, ostelli, pertanto per accedere a questi luoghi e raggiungere le proprie camere o appartamenti non sarà necessario avere il “Green Pass“.

Non sono ricompresi nemmeno i b&b, casa vacanze, camping: dall’obbligo di “Green Pass”.

Quando il Green pass è obbligatorio per hotel: le indicazioni del Decreto

Se il Decreto non obbliga l’esibizione del Green pass per accedere ai servizi alberghieri e recettivi in genere. chiariamo la questione di chi, frequentando questi posti, intende acquistare i servizi che invece il Decreto stabilisce essere accessibili a condizione di avere il Green pass.

La situazione cambia per chi alloggiando in un hotel vorrà fruire del servizi di ristorazione annessi compresa la prima colazione.

Potrà farlo liberamente se i tavoli sono all’aperto, dovrà essere in possesso del Green pass se i locali sono al chiuso.

Il decreto vieta espressamente, citando le attività ricettive, è l’accesso senza “Green Pass” a piscine, centri benessere, palestre, ecc. che si trovano nei complessi alberghieri e in locali chiusi.

Per leggere i nostri articoli vai sulla nostra pagina Facebook oppure sul nostro giornale on line e anche sul nostro canale Telegram

Leggi anche

Continua a leggere

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.