CRONACA coronavirus

Lo Stato può prevedere l’obbligo dei vaccini?

immagine tratta da Facebook

Con questo articolo cerchiamo di fare chiarezza sull’obbligo dei vaccini

Con questo articolo cerchiamo di fare chiarezza sull’obbligo dei vaccini.

In questo periodo si è acceso, in Italia un forte, dibattito circa l’eventuale obbligatorietà della vaccinazione. Il quesito che l’opinione pubblica si è posta, con ovvio riferimento alla campagnia vaccinale anti-covid è: lo Stato può prevedere l’obbligo della vaccinazione?

Per tentare di rispondere a questa domanda, è necessario articolare il ragionamento, prettamente giuridico, su vari piani, tenendo in considerazione differenti esigenze.

La primaria fonte del diritto italiano, la nostra Costituzione, all’art. 32 recita:

“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”.

La nostra Carta fondamentale consente al legislatore di prevedere un obbligo vaccinale, se ciò è ragionevole allo stato attuale delle condizioni epidemiologiche e delle acquisizioni, sempre in evoluzione, della ricerca medica.

L’art. 32, infatti, tutela la salute non solo come diritto fondamentale del singolo ma altresì come interesse della collettività e permette di imporre un trattamento sanitario se diretto «non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri» (così la Corte costituzionale, nella importante sentenza n. 5 del 2018).

Pertanto, in prima battuta, abbiamo già compreso che l’obbligo di vaccinarsi può essere previsto solamente per legge e a determinate condizioni.

Per quanto riguarda la prima condizione, e cioè l’interesse della collettività, nel caso del coronavirus parrebbe sussistere poiché l’impatto della pandemia in termini di vite umane, di pressione sul sistema sanitario, sulle restrizioni alle libertà fondamentali degli individui nonché le devastanti conseguenze economiche derivanti da tutto ciò, è evidente e, astrattamente, tutto ciò potrebbe legittimare l’approvazione di una legge che preveda l’obbligo della vaccinazione.

Tuttavia, l’ interesse della collettività non è di per sé sufficiente ad introdure una tale previsione, essendo necessaria la sussistenza di ulteriori presupposti: anzitutto che la comunità scientifica nel suo complesso garantisca, con il tasso di sicurezza seriamente assicurabile, che un vaccino, adeguatamente testato, possa svolgere un ruolo fondamentale nel superamento dell’emergenza. In secondo luogo, che vi sia una campagna di informazione capillare e adeguata circa la ragionevolezza della scelta di vaccinarsi, fondata sulle evidenze scientifiche che fanno ritenere i vantaggi prossimi alla certezza e i rischi alla salute remoti per chi si vaccina.

Inoltre, che sia prevista una indennità in favore di chi subisca danni dalla vaccinazione. Infine, che sia predisposto un piano che garantisca a tutti la possibilità di vaccinarsi.

A queste condizioni, molto selettive, potrebbe essere disposto dal Parlamento e con legge, una sorta di obbligo rispetto a un trattamento sanitario in grado di contribuire a debellare la pandemia.

Tale obbligo potrebbe essere generalizzato per l’intera popolazione oppure, più verosimilmente, limitato solamente a determinate fasce o categorie di persone (ad esempio le categorie più fragili, quelle che svolgono servizi e attività indispensabili per la vita quotidiana dell’intera collettività o che sono esposte al forte contatto col pubblico) e che al contempo incentivi per tutti gli altri il ricorso, volontario, alla vaccinazione.

In conclusione

Si può affermare che la vaccinazione, in via generale, come ogni altro trattamento sanitario, in base all’art. 32 Cost., è facoltativa. L’obbligo di vaccinarsi, in deroga a quanto dichiarato nella nostra Costituzione, può essere previsto solo per legge e a condizione che ciò risponda ad esigenze di salvaguardia degli interessi nazionali.

Infine, si giustificherebbe ulteriormente, come accennato, solamente in base ad evidenze scientifiche che dimostrino l’efficacia e l’assenza di concrete controindicazioni del vaccino stesso, rendendosì, altresì, opportuna l’elaborazione di un piano vaccinale certo ed efficiente su scala nazionale.

Allo stato, pertanto, il ricorso al vaccino anti-Covid da parte di qualunque cittadino resta facoltativo.

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