La legge ora impone che tutti i veicoli siano coperti da una polizza per la responsabilità civile, indipendentemente dalla loro circolazione su strade pubbliche o da dove sono parcheggiati, anche se si trovano in aree private chiuse

Dal 23 dicembre 2023, è stata introdotta una significativa modifica riguardante l’assicurazione dei veicoli a motore. La legge ora impone che tutti i veicoli siano coperti da una polizza per la responsabilità civile, indipendentemente dalla loro circolazione su strade pubbliche o da dove sono parcheggiati, anche se si trovano in aree private chiuse. Questo cambiamento è il risultato di un decreto legislativo che recepisce una direttiva europea del 2019, recentemente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Il decreto ha modificato il Codice delle assicurazioni private eliminando la possibilità di esentare dall’assicurazione i veicoli non in movimento o parcheggiati in strade o aree non accessibili al pubblico. Il nuovo testo afferma chiaramente che “L’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile si applica ai veicoli a motore indipendentemente dalle caratteristiche del veicolo, dal terreno su cui è utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento. L’obbligo si estende anche ai veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni”.
Eccezioni previste dalla legge includono i veicoli non più in circolazione (ad esempio, demoliti, esportati o ritirati) e quelli impossibilitati a circolare (come veicoli sequestrati, fermati o vietati dalle autorità). Anche i veicoli non funzionanti, privi di parti essenziali come il motore, possono essere esentati dall’assicurazione, a patto che tale condizione venga comunicata alla compagnia assicurativa. Questa comunicazione può essere ripetuta più volte per un massimo di dieci mesi (undici mesi per i veicoli storici).
Sospensioni e multe
Secondo le disposizioni di legge, il titolare della polizza assicurativa ha la facoltà di sospendere temporaneamente la copertura assicurativa in determinate circostanze, previa comunicazione preventiva alla compagnia assicurativa. Questa sospensione può essere prolungata più volte, a condizione che venga inviata una nuova comunicazione entro dieci giorni prima della scadenza del periodo di sospensione. Tuttavia, è importante notare che la sospensione non può superare i dieci mesi (undici mesi per i veicoli storici) all’interno dell’anno di validità della polizza.
Per quanto concerne le sanzioni, non sono state apportate modifiche alla multa stabilita dall’articolo 193 del Codice della strada per coloro che circolano senza assicurazione. Questa multa ammonta a 866 euro, ma scende a 606,20 euro per chi effettua il pagamento entro cinque giorni, comportando anche la decurtazione di cinque punti dalla patente, il sequestro del veicolo e il ritiro della carta di circolazione.
La stessa sanzione si applica a chi utilizza un veicolo “esclusivamente in aree soggette a limitazioni di accesso”. Nel caso in cui si guidi un veicolo non idoneo all’uso come mezzo di trasporto o con l’assicurazione sospesa, la multa è incrementata del 50%, portandosi a 1.299 euro, che scendono a 909,30 euro con lo sconto previsto per il pagamento rapido.

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